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Ordinanza — n. 33200/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to mere repetition of lower court arguments without new legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33200/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing a substantive legal critique. The lower court had thoroughly justified its finding of theft rather than receipt, noting that temporal proximity alone does not prove the defendant committed the initial theft. Consequently, the court ruled the appeal lacked the specific argumentative function required for admissibility and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of grievances already dismissed by the appellate court, failing to perform the requisite function of a specific, reasoned legal critique.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere repetition of arguments lack of legal critique reiteration of lower court court costs and fine ricettazione recidiva nell'infrazione restituzione del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019 Bourtatour
Sez. 6, n. 20377 dell'11/03/2009, Arnone
277710; Sez. 6, n. 20377 dell'11/03/2009, Arnone Rv.
Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, Del Vecchio
243838; Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, Del Vecchio, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO GIANLUCA nato a PALERMO il 09/03/1997 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA R.ECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 collegio ritiene che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. Il ricorso si risolve infatti nella mera reiterazione delle doglianze avanzate con la prima impugnazione senza alcun confronto reale con il percorso argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata.

2. Il collegio ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello E! puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019 Bourtatour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 dell'11/03/2009, Arnone Rv. 243838; Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, Del Vecchio, Rv. 206507). 3.Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale offriva una esaustiva motivazione in ordine alla legittimità della qualificazione giuridica della condotta contestata come ricettazione e non come furto.

La Corte d'appello confermando analoga valutazione del primo giudice rilevava che le circostanze emerse nel corso del processo erano univocamente indicative della responsabilità per il reato contestato e che il mero dato cronologico, ovvero la breve distanza temporale tra il rinvenimento del bene e la sua sottrazione non era un elemento in sé sufficiente ad indicare che il ricorrente fosse , l'autore del furto e non solo colui che aveva ricettato il bene trafugato. Si tratta di una motivazione priva di vizi logici che si sottrae ad ogni censura in questa sede 4.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Co