Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to mere repetition of lower court arguments without new legal reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new legal reasoning. The appellant failed to offer a substantive critique of the lower court's exhaustive analysis regarding criminal liability and the inapplicability of Article 131 bis of the Penal Code. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already raised and dismissed in the appellate instance, failing to perform the function of a reasoned legal critique.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMODEO ANTONINO nato a PALERMO il 20/03/1979 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRMO 1.11 collegio ritiene che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. Il ricorso si risolve infatti nella mera reiterazione delle doglianze avanzate con la prima impugnazione senza alcun confronto reale con il percorso argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata.
2. Il collegio ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019 Bourtatour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 dell'11/03/2009, Arnone Rv. 243838; Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, Del Vecchio, Rv. 206507). 3.Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale offriva una esaustiva motivazione sia in ordine l'accertamento di responsabilità che alla insussistenza delle condizioni per il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis cod. pen..
La Corte territoriale, con valutazione conforme a quella del primo giudice, rilevava che le prove raccolte davano univocamente conto della responsabilità del ricorrente in ordine all'uso indebito della carta di credito della persona offesa (emergente con chiarezza dalle immagini riprese dal circuito di videosorveglianza visionato dal Maresciallo Bono) oltre che della insussistenza di elementi idonei alla concessione del beneficio previsto all'articolo 131 bis cod. pen.: il danno partito dalla persona offesa non veniva ritenuto affatto trascurabile anche tenuto conto della scaltrezza e disinvoltura mostrate dall'imputato, indicative di una particolare intensità dell'elemento soggettivo (pag. 3 della sentenza impugnata).
La sentenza impugnata non si presta dunque ad alcuna censura in questa sede.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati li profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro 3.000 alla cassa delle ammende