Italian Court dismisses appeal as inadmissible for requesting proof re-evaluation rather than logical flaws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised did not meet the strict requirements for a legitimacy review. The appellant challenged the lower court's confirmation of liability and legal qualification, arguing for a re-evaluation of evidentiary capacity. The court rejected these arguments, ruling that such requests constitute a request for proof re-evaluation rather than a challenge to manifest logical errors or decisive flaws in the reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they merely request a re-evaluation of the probative value of evidence without identifying manifest logical flaws or decisive discrepancies in the court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARGIOVANNI MARCO nato a PESCARA il 30/03/1990 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il collegio ritiene che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. Con riferimento al primo motivo/ con il quale il ricorrente deduce l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello in quanto non sarebbe stata perfezionata la procedura prevista dell'articolo 170 del codice di rito, è manifestamente come confermato dalla recente decisione delle sezioni unite che hanno affermato che nel caso di domicilio dichiarato, eletto determinato ai sensi dell'articolo 161 commi 1, 2, e 3 cod. proc. pen. il tentativo di notificazione con il mezzo della posta demandato all'ufficio postale ai sensi dell'articolo 170 non è andato a buon fine per irreperibilità del destinatario integra - senza necessità di ulteriori adempimenti - l'ipotesi della notificazione divenuta impossibile e\o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea ai sensi dell'articolo 161 comma 4 cod. proc. pen.: in questo caso di conseguenza la notificazione va eseguita da parte dell'ufficiale giudiziario mediante consegna al difensore salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato eletto dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli articoli 157 e 159 cod. proc. pen. (sez. un . 17964 del 25 novembre 21).
Gli altri due motivi, con i quali si contesta la conferma dell'affermazione di responsabilità e la legittimità della qualificazione giuridica sono inammissibili in quanto si risolvono una richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove e non indicano vizi logici manifesti e decisivi del percorso argomentativo posto sostegno della condanna o determinanti discrasie tra la prova raccolta è quella posta fondamento della condanna. La sentenza impugnata si sottrae dunque ad ogni censura in questa sede.
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende C