Ordinanza — n. 33191/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LLONGO LLONGO MARIO GABRIELE nato a GENOVA il 31/07/2001 AMMAZZAGATTI STAN IONEL RICARDO nato in ROMANIA il 25/09/1998 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO dì GENOVA Lid=ato avviso alle parti; 1‘ udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33191/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Genova, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del G.I.P. presso il tribunale di Genova, del 18 febbraio 2021, riducendo la pena inflitta a Llongo Llongo Mario Gabriele e Ammazzagatti Stan Ione! Ricardo in relazione ai reati di cui agli arti. 81 cpv., 628, 582, 56 e 624 cod. pen.. (per il solo Llongo Llongo) e 110, 628 e 582 cod. pen. (per entrambi gli imputati). il Llongo Llongo contestava sia la responsabilità che il trattamento sanzionatorio, ma in seguito rinunciava ala ricorso che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LLONGO LLONGO MARIO GABRIELE nato a GENOVA il 31/07/2001 AMMAZZAGATTI STAN IONEL RICARDO nato in ROMANIA il 25/09/1998 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO dì GENOVA Lid=ato avviso alle parti; 1‘ udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Genova, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del G.I.P. presso il tribunale di Genova, del 18 febbraio 2021, riducendo la pena inflitta a Llongo Llongo Mario Gabriele e Ammazzagatti Stan Ione! Ricardo in relazione ai reati di cui agli arti. 81 cpv., 628, 582, 56 e 624 cod. pen.. (per il solo Llongo Llongo) e 110, 628 e 582 cod. pen. (per entrambi gli imputati). il Llongo Llongo contestava sia la responsabilità che il trattamento sanzionatorio, ma in seguito rinunciava ala ricorso che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
L'Ammazzagatti, invece, ricorreva personalmente: anche in questo caso il ricorso è inammissibile in quanto caratterizzato da difetto di legittimazione del ricorrente, essendo stato proposto dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende Così decis