Personal appeal against a judgment rendered under new procedural law is inadmissible due to lack of standing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the personal appeal filed by D'Aloia Berardino inadmissible. The appellant challenged a conviction for environmental crimes, but the court found he lacked standing because he filed the appeal personally after the new procedural rules took effect. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A personal appeal against a judgment rendered under new procedural law is inadmissible if the appellant lacks standing, as they must act through a proper legal representative.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALOIA BERARDINO nato a SAN SEVERO il 19/09/1990 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 5 maggio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal GUP del tribunale di Vasto, in data 19 luglio 2019, nei confronti di D'Aloia Berardino in relazione ai reati di cui agli artt. 628 cod. pen., 4 e 7 L. n. 895/1967, 648 bis e 424 cod. pen.. Ricorreva personalmente l'imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso