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Ordinanza — n. 33188/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeal for lack of specific grounds regarding attempted robbery qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33188/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued that the lower court incorrectly qualified the conduct as attempted robbery rather than consummated, but the appeal merely repeated reasons already rejected by the appellate court. The court ruled that the appeal failed to provide new arguments or specific citations of the contested decision's reasoning, violating procedural requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds cited are not specific, generic, or lack a clear correlation with the contested decision's reasoning.

Parole chiave

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lack of specific grounds inadmissible cassation appeal reiteration of rejected arguments attempted robbery qualification procedural admissibility rapina reati contro il patrimonio reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 628, co. 2 cod. pen.
La condotta violenta che è seguita nel momento in cui l'imputato è stato sorpreso dalla persona offesa, e volta a conseguire l'impunità, rende indubbiamente consumata la fattispecie di cui all'art. 628, co. 2 cod. pen. La motivazione della sentenza impugnata non si presta a nssuna censura in questa sed.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURI SMAIL nato il 10/10/1956 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo con sentenza in data 18 maggio 2021 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese in data 12 giugno 2020 nei confronti di Mejri Smail in relazione al reato di rapina impropria. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: il ricorrente avrebbe realizzato solo una tentata rapina impropria, in quanto alla condotta di sottrazione non avrebbe fatto seguito anche l'impossessamento. Il ricorso è inammissibile. Esso risulta infatti fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945;

Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame il giudice di appello con gli argomenti evidenziati in motivazione ha già esposto come risulti corretta la qualificazione giuridica di rapina impropria consumata già operata dal primo giudice. Entrambe le sentenze di merito si sono correttamente uniformate alla giurisprudenza di questa Corte, sottolineando come si possano ritenere configurati sia un momento sottrattivo delle res, sia l'impossessamento delle stesse, seppur per breve tempo: ciò è sufficiente a ritenere consumata anche la prima frazione del reato complesso di rapina impropria (ossia, il furto).

La condotta violenta che è seguita nel momento in cui l'imputato è stato sorpreso dalla persona offesa, e volta a conseguire l'impunità, rende indubbiamente consumata la fattispecie di cui all'art. 628, co. 2 cod. pen. La motivazione della sentenza impugnata non si presta a nssuna censura in questa sed. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammen