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Ordinanza — n. 33184/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and erroneous penalty review arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33184/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds and the improper attempt to re-evaluate the penalty. The appellant argued for reduced liability based on personality disorders and requested a new assessment of mitigating circumstances, which the lower court had already rejected. The supreme court ruled that such arguments were generic and violated procedural requirements, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds lack specificity or if the appellant attempts to exercise the discretion of the trial court regarding the congruity of the penalty.

Parole chiave

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lack of specificity penalty congruity inadmissible appeal discretion of trial court court costs disturbo borderline della personalità affezioni psichiche disturbo dell'adattamento

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
e segnatamente ali valutazione della capacità di intendere e volere; - inosservanza e/o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ORAZIO LUCA nato a CHIETI il 05/08/1992 avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello de L'Aquila, con sentenza del 17 settembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Chieti, in data 4 aprile 2018, nei confronti di D'Orazio Luca in relazione al reato di cui all' art. 635, commi 1 e 2 cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: t violaione dì legge e vizio di motivazione in riferimento all'accertamento di rsponsabilità e)z contestato art. 635 cod. e segnatamente ali valutazione della capacità di intendere e volere; - inosservanza e/o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 62 bis cod. pen. e omessa motivazione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificìtà conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame il giudice di appello con gli argomenti esposti in motivazione ha già evidenziato come l'analisi clinica delle condizioni del ricorrente, affetto da disturbo borderline di personalità, non consentisse di rilevare elementi idonei ad incidere sull'imputabilità dello stesso, ritenendolo pienamente capace di intendere e di volere all'epoca del fatto (pag. 3 della sentenza impugnata).

Quanto al secondo motivo, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai princìpi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Nel caso di specie, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte territoriale sottolineava l'assenza di elementi concreti idonei a consentire la mitigazione del trattamento sanzionatorio attraverso la concessione di circostanze attenuanti generiche, anche in considerazione dell'entità del fatto ed alla personalità dell'imputato, altresì gravato di alcuni precedenti penali (pag. 3 della sentenza impugnata). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa d