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Ordinanza — n. 33181/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33181/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33181/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOIZZI ALFONSO nato a BARI il 18/05/1961 t,A avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché si risolvono in una richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza di legittimità. A ciò si aggiunge che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito. Invero la sentenza impugnata offriva una motivazione accurata ed esaustiva sia in ordine alla legittimità della qualificazione giuridica della condotta, sia in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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articolo 648 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33181/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Si riteneva infatti che non ci fossero elementi per la riconduzione dell'azione nell'ambito della fattispecie astratta prevista dagli articoli 56 e 610 cod. pen.; né che vi fossero gli estremi per contenere ulteriormente la sanzione e, segnatamente, per riconoscere l'attenuante prevista dal capoverso dell'articolo 648 cod. pen. tenuto conto della rilevante quantità di rame rinvenuta nella disponibilità del ricorrente. La sentenza impugnata non si espone dunque a nessuna censura in questa sede.

Parole chiave

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riciclaggio di denaro aggravato sanzioni penali maggiorazione dissuasiva recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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articolo 648 cod. pen
pen.; né che vi fossero gli estremi per contenere ulteriormente la sanzione e, segnatamente, per riconoscere l'attenuante prevista dal capoverso dell'articolo 648 cod. pen.
art. 616 c.p
alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOIZZI ALFONSO nato a BARI il 18/05/1961 t,A avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché si risolvono in una richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza di legittimità. A ciò si aggiunge che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito. Invero la sentenza impugnata offriva una motivazione accurata ed esaustiva sia in ordine alla legittimità della qualificazione giuridica della condotta, sia in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio.

Si riteneva infatti che non ci fossero elementi per la riconduzione dell'azione nell'ambito della fattispecie astratta prevista dagli articoli 56 e 610 cod. pen.; né che vi fossero gli estremi per contenere ulteriormente la sanzione e, segnatamente, per riconoscere l'attenuante prevista dal capoverso dell'articolo 648 cod. pen. tenuto conto della rilevante quantità di rame rinvenuta nella disponibilità del ricorrente. La sentenza impugnata non si espone dunque a nessuna censura in questa sede.

2. alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così de