Cassation appeal withdrawn by defendant; court declares appeal inadmissible and orders costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Keita Yusuf inadmissible because the defendant formally withdrew the request on February 1, 2022. The lower court had previously confirmed a conviction for aggravated attempted robbery, but the appellant abandoned the legal challenge before the final ruling. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 605 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal that is withdrawn by the appellant before the court's decision must be declared inadmissible, resulting in the condemnation of the appellant to pay procedural costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KEITA YUSUF nato il 03/03/1998 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 9 giugno 2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Foggia, in data 15 dicembre 2020, nei confronti di Keita Yusuf in relazione al reato di tentata rapina aggravata. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, allegando quattro motivi di ricorso con i quali o- si contestava si la definizione del trattamento sanzionatorio che l'affermazione di responsabilità Il ricorrente il 1 febbraio 2022 rinunciava al ricorso, che deve pertanto essere dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il