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Ordinanza — n. 33177/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of admissible grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33177/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not permitted under the law for a legality review. The appellant challenged a second-instance judgment regarding the reclassification of minor offenses and the denial of probation, arguing for a reassessment of evidentiary capacity. The court ruled that these issues were already fully examined and rejected by the lower courts with correct legal reasoning, thus falling outside the scope of admissible review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in legality review are inadmissible when the grounds merely request a re-evaluation of evidence or reclassification of facts already exhaustively and correctly assessed by the court of first instance.

Parole chiave

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legality review inadmissible appeal reclassification of offenses probation denial evidentiary capacity reiterazione di reati penali azione civile atti impugnabili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISIMHONHOMHEN COLLINS nato il 17/12/1991 avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRMO Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché si risolvono in una richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza di legittimità. A ciò si aggiunge che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito. Invero sia il tema della possibile riqualificazione della condotta nei più lievi reati di tentato furto e lesioni, sia quello della mancata concessione della sospensione condizionale della pena definizione del trattamento sanzionatorío venivano affrontati dalla Corte di merito che, con motivazione accurata, persuasiva e priva di vizi logici riteneva corretta la qualificazione giuridica assegnata dal pubblico ministero (confermata dal giudice di primo grado) e non concedibile la sospensione condizionale (in relazione alla prognosi negativa già formulata che aveva posto in evidenza le modalità allarmanti con le quali era stato consumato il reato per il quale si procede); veniva del pari ritenuta congrua e non suscettibile di contenimento la sanzione già inflitta.

La sentenza impugnata non si espone dunque a nessuna censura in questa sede.

2. alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così dec