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Ordinanza — n. 33175/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33175/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33175/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CITRO PIERA nato a SALERNO il 07/05/1993 avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; n La Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 17.09.2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Nocera Inferiore, in data 12.09.2019, nei confronti di CITRO Pietra, in relazione al reato di ricettazione. Proponeva ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi:

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33175/2022 — snpen · Corte di Cassazione: b) violazione dell'obbligo di motivazione in relazione alla misura della pena. I motivi sono inammissibili. Il primo motivo, non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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prova del dolo prove acquisite illegalmente ricettazione favoreggiamento permesso di promuovere un procedimento penale difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CITRO PIERA nato a SALERNO il 07/05/1993 avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

n La Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 17.09.2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Nocera Inferiore, in data 12.09.2019, nei confronti di CITRO Pietra, in relazione al reato di ricettazione. Proponeva ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi:

a) erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità;

b) violazione dell'obbligo di motivazione in relazione alla misura della pena. I motivi sono inammissibili. Il primo motivo, non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta circa la responsabilità dell'imputato, con particolare riguardo alla prova dell'elemento psicologico (v. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), non indica nessun elemento alla base della censura formulata né specificamente si riferisce alle argomentazioni della corte di appello. Ed infatti la Corte territoriale, reputando condivisibili le osservazioni del Tribunale, ha ritenuto ampiamente provato il dolo dell'imputato, in ragione dell'omessa spiegazione fornita dall'imputato in riferimento all'origine del cellulare in suo possesso.

In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914).

Nel caso di specie, l'aver ricevuto un cellulare - bene di uso strettamente personale - senza fornire attendibile spiegazione alternativa è certamente sintomatico del dolo (quanto meno eventuale: Sez. un., n. 12433 del 26/11/2009, 30/03/2010, Rv. 246324) di ricettazione. Quanto al secondo motivo, anch'esso non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, inerisce alla graduazione della pena che rientra nella discrezionalità del 1 giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila