Cassation appeal dismissed for lack of correlation between charge and judgment due to no radical change in facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the alleged lack of correlation between the charge and the judgment was manifestly unfounded. The appellant argued that the conviction for cheque cloning did not match the original indictment, but the court found no radical transformation of the factual scenario that would prejudice the defense. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The principle of correlation between charge and judgment requires a radical transformation of the factual scenario to invalidate the conviction; mere literal comparison is insufficient if the defendant had a concrete opportunity to defend themselves throughout the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANDI EMANUELE nato a ROMA il 12/10/1959 avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 14/10/2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Roma, in data 8/11/2016, nei confronti di BRANDI Emanuele in relazione al reato di cui all'art.648 c.p.. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, come unico motivo, la mancanza di correlazione tra imputazione e sentenza. Il motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Il-eerftegio ri-affeffna Il collegio ribadisce che in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Cass.
Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010 - dep. 13/10/2010, Carelli, Rv. 248051). Nel caso in esame il processo si svolgeva valutando la "clonazione" dell'assegno, sicché il ricorrente ha potuto esercitare pienamente il suo diritto di difesa; a ciò si aggiunge che la clonazione(c-heirientra nell'area semantica della falsificazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così