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Ordinanza — n. 33170/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33170/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33170/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALARIS FRANCESCO nato a ALGHERO il 08/05/1955 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari con sentenza in data 5 maggio 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal tribunale di Sassari in data 16 aprile 2018 nei confronti di Salaris Francesco, confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di appello non ha ritenuto credibile nella sua globalità la confessione resa dall'imputato. - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione laddove non è stata ritenuta concedibile l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 648 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33170/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari con sentenza in data 5 maggio 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal tribunale di Sassari in data 16 aprile 2018 nei confronti di Salaris Francesco, confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di appello non ha ritenuto credibile nella sua globalità la confessione resa dall'imputato. - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione laddove non è stata ritenuta concedibile l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione ricettazione recupero dei costi contraffazione di merci perseguimento penale per truffa allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 648 c.p
La Corte di appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari con sentenza in data 5 maggio 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal tribunale di Sassari in data 16 aprile 2018 nei confronti di Salaris Francesco, confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALARIS FRANCESCO nato a ALGHERO il 08/05/1955 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari con sentenza in data 5 maggio 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal tribunale di Sassari in data 16 aprile 2018 nei confronti di Salaris Francesco, confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di appello non ha ritenuto credibile nella sua globalità la confessione resa dall'imputato. - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione laddove non è stata ritenuta concedibile l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile. Esso risulta infatti totalmente fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame il giudice di appello con gli argomenti evidenziati in motivazione ha già esposto come, se da un lato potessero ritenersi verosimili le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato con riguardo al furto dell'auto, analoga verosimiglianza non fosse riscontrabile rispetto alle targhe, per essere, il suo racconto, generico e poco chiaro sul punto: si tratta di una valutazione certamente spettante al giudice di merito, censurabile in questa sede solo in presenza dei vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità non rinvenibili nella sentenza impugnata.

Analogo discorso attiene alla censura motivazionale avente ad oggetto la circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen.: la decisione della Corte di appello di non riconoscere il beneficio risulta ampiamente giustificata dal fatto che l'imputato, pur essendo tornato sui suoi passi dopo il tentativo di fuga - non ha offerto spiegazioni circa la loro provenienza, e dunque dall'assenza di un utile apporto alla ricostruzione della vicenda (pag. 11 della sentenza impugnata). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso in Roma il 3 magg