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Ordinanza — n. 33167/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic challenges and lack of procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33167/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not permitted in a legality proceeding. The appellant generically contested the finding of responsibility and the sentencing rationale without specific procedural defects. The court ruled that the lower court's reasoning was sound and the complaint was untimely, leading to a dismissal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they merely request a re-evaluation of evidence or sentencing without alleging specific procedural violations or manifest logical errors in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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legality proceeding inadmissible appeal generic grounds re-evaluation of evidence court costs procedural defect sentencing rationale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOLINI GIULIANO nato a CAMPOSAMPIERO il 05/12/1956 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove sia in punto di responsabilità che di definizione del trattamento sanzionatorio il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente contesta infatti in modo generico e reiterativo l'accertamento di responsabilità e deduce che la querela è tardiva (proponendo una rivalutazione delle prove funzionale alla retrodatazione della data dal dalla quale decorrono i termini per la sua proposizione); mentre con l'ultimo motivo contesta la motivazione nella parte in cui viene definito il trattamento sanzionatorio.

Invero, contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello offriva una ineccepibile motivazione sia in ordine l'accertamento di responsabilità, che al trattamento sanzionatorio e riteneva - con motivazione persuasiva e logica - tempestiva la querela (pag.11 della sentenza impugnata). Non si rinvengono, né sono stati dedotti, vizi logici manifesti e decisivi del percorso motivazionale. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così dec