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Ordinanza — n. 33166/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33166/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33166/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATIC DENIS nato il 23/08/1981 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 26 maggio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Brindisi, in data 22 luglio 2020, nei confronti di Matic Denis in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 337 cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 33166/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso di specie la Corte di merito con valutazione ineccepibile rilevava la mancata emersione (e allegazione) di elementi positivi a sostegno della concessione del beneficio. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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indennizzo del difensore d'ufficio incapacità di discernimento risarcimento per errore giudiziario denuncia mendace ricusazione fondata mancanza di credibilità

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATIC DENIS nato il 23/08/1981 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 26 maggio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Brindisi, in data 22 luglio 2020, nei confronti di Matic Denis in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 337 cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso di specie la Corte di merito con valutazione ineccepibile rilevava la mancata emersione (e allegazione) di elementi positivi a sostegno della concessione del beneficio. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammend