Italian Court dismisses appeals for procedural defects and lack of specific factual grounds in sentencing disputes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Jovanovic and Gagliardi inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued that the appellate court erred in the sequence of applying recidivism and general aggravating circumstances, or misapplied the economic damage value. The court rejected these claims because the first argument was legally unfounded regarding the final sentence, while the second lacked specific factual elements required for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, co. 2bis c.p.; Art. 606, co. 1 lett. B) c.p.p.: Appeals are inadmissible if they are generic, manifestly unfounded, or fail to specify the factual elements supporting the grievances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: JOVANOVIC DANIJEL nato in JUGOSLAVIA il 06/04/1987 GAGLIARDI UMBERTO nato a VERONA il 13/06/1975 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La corte di appello di Genova con sentenza in data 15 settembre 2021 parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal tribunale di Genova in data 21 gennaio 2020 nei confronti di Jovanovic Danjel e Gagliardi Umberto confermava la condanna dello Jovanovic e, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis c.p.p., riduceva la pena inflitta al Gagliardi in relazione ai reati di cui agli artt. 640, 99 e 61 n. 7 c.p. Proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati deducendo i seguenti motivi: il Gagliardi Violazione dell'art. 63, co. 3 c.p., in relazione all'art. 606, co.1 lett. B) c.p.p. per essere il secondo giudice incorso in errore nella rideterminazione della pena oggetto di concordato tra le parti.
Nello specifico, vi sarebbe stata violazione della disposizione suddetta in quanto il giudice d'appello avrebbe dovuto in primis procedere all'aumento per la recidiva (aggravante ad effetto speciale), e solo successivamente a quello previsto per l'aggravante comune (art. 61 n. 7 c.p.). Lo Jovanovic Erronea applicazione dell'art. 61 n. 7 c.p., in relazione all'art. 606, co. 1 lett. B) c.p.p. In particolare, secondo la difesa, l'aggravante sarebbe stata applicata a causa del valore economico del danno arrecato, senza che tale danno fosse stato provato.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili. Con riferimento alla posizione del Gagliardi, si esclude che la censura prospettata incida sulla pena al punto tale da renderla illegale e dunque impugnabile con ricorso in questa sede, ai sensi dell'art. 448, co. 2bis c.p.p. Invero, la pur corretta deduzione di parte, fungi dal determinare un vizio del concordato, ha anzi prodotto effetti favorevoli per l'imputato, in quanto è stato erroneamente applicato un aumento di pena pari ad 1/3, a fronte di una recidiva reiterata che dunque comportava un aumento di pena nella misura di 2/3.
Con riguardo alla posizione dello Jovanovic, questa Corte rileva l'evidente genericità della doglianza, laddove invece il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Ciò non risulta nel caso di specie, in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, il ricorso non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Ancora, oltre che generica, tale doglianza risulta manifestamente infondata, essendo pacifico il valore delle res corpo del reato, e quindi del danno economico cagionato. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende Così deciso in Roma il 3