Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific factual elements in the grounds of appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for prescription and logical inconsistencies in the lower court's reasoning regarding the crime of theft by deception. The court rejected these claims because the appeal failed to specify the factual elements supporting the criticisms, violating procedural requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks the specific factual elements required to identify the grounds of criticism, preventing the appellate court from exercising its supervisory power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGLIOTTI GIUSEPPE nato a LAMEZIA TERME il 01/03/1970 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 6 maggio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Catanzaro, in data 20 aprile 2018, nei confronti di Gigliotti Giuseppe in relazione al reato di cui ali' art. 640 cp. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione in relazione all'art. 157 cod. pen.. - violazione di legge in relazione all'art. 161, comma 2 cod. pen. e contestuale richiesta di statuizione in ordine all'intervenuta prescrizione del reato ex art. 129 cod. proc.pen.; - contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli artifizi e raggiri di cui all'art. 640 cod pen. nella condotta del ricorrente.
Quanto all'eccezione di intervenuta prescrizione alla data della sentenza di appello, valutata la sospensione per giorni 61 - dal 20/7/2017 al 18/10/2017 - su istanza del difensore dell'imputato per contestuale impegno, la prescrizione è maturata solo 1'8 giugno 2021. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente (Sez. Un. n. 217266 del 20/2/2000). Per quanto riguarda il terzo motivo, è generico in quanto tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. un n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 maggio 2022