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Ordinanza — n. 33160/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and fails to identify factual or legal criticisms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33160/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Hassan Hemza inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant failed to identify the specific factual or legal elements underlying his criticisms of the lower court's decision on the crime of provoking hatred. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible for lack of specificity when the appellant fails to explicitly state and argue the specific factual or legal grounds for the criticism, thereby preventing the reviewing court from exercising its supervisory power.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal procedural requirements supervisory power procedural costs factual grounds legal grounds esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. un n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822
Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASSAN HEMZA nato il 21/11/1993 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 13 luglio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 1 luglio 2019, nei confronti di Hassan Hemza in relazione al reato di cui ali' art. 648 cp. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il ricorso è manifestamente infondato perché generico. Il collegio riafferma che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

In materia, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito che l' appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. un n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) Nel caso di specie a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, il ricorso non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 maggio 2022 L'e