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Ordinanza — n. 33159/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33159/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33159/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MZHAVIA ZURIKO (CUI 04CPNSD) nato il 02/02/1993 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOrdato a7.7iso aiTe partl udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Preso atto del fatto che il ricorrente proponeva "personalmente" ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Torino del 2 novembre 2021. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33159/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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violazione dei doveri professionali difetto di sottoscrizione accollo delle spese procedurali professioni giudiziarie ammissione all'avvocatura spese professionali deducibili

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MZHAVIA ZURIKO (CUI 04CPNSD) nato il 02/02/1993 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOrdato a7.7iso aiTe partl udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preso atto del fatto che il ricorrente proponeva "personalmente" ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Torino del 2 novembre 2021. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso il 3.0