Italian Court dismisses appeal on theft in private dwelling, citing established case law on private residence definition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a reduced sentence for theft in a private dwelling, arguing a violation of law regarding the definition of a private residence. The court rejected this claim by reaffirming that any place where people gather for private life, including commercial spaces closed to the public or agricultural garages, qualifies as a private dwelling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 627 c.p.; Art. 630 c.p.: The concept of private dwelling encompasses any location where individuals congregate for private life activities, including transient commercial operations or agricultural outbuildings, thereby invalidating arguments that such spaces lack the requisite private character for aggravated theft charges.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIPPOLIS PIETRO nato a SANTERAMO IN COLLE il 25/10/1980 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rilevato che Lippolis Pietro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza del 28.10.2021, che in riforma della sentenza del Tribunale di Matera ha rideterminato la pena in anni tre di reclusione ed C 1000 di multa per i reati di furto in abitazione pluriaggravato, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, posti in continuazione.
Considerato che il motivo di ricorso proposto, di denuncia della violazione di legge penale in relazione alla nozione di privata dimora, è manifestamente infondato, alla luce dell'insegnamento di questa Corte per cui in tema di furto in abitazione rientra nella nozione di luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata, compreso un esercizio commerciale in orario di chiusura (Sez. 5, Sentenza n. 428 del 30/06/2015, Rv. 265694); deve poi ribadirsi come integri la nozione altresì il luogo che costituisca pertinenza di un luogo di privata dimora (Sez. 5, Sentenza n. 35764 del 27/03/2018, Rv. 273597), come nel caso di specie in cui viene in rilievo un garage dell'azienda agricola.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il consigliere estensore Il Presidente