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Ordinanza — n. 33050/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33050/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33050/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MRRUKU XHORXHI nato il 12/12/1978 avverso la sentenza del 16/03/2022 del GIP TRIBUNALE di GENOVAa o avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a MRRUKU XHORXHI, per i delitti di furto pluriaggravato, la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, lamentando, con un solo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; - che, in ragione del motivo di impugnazione proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (che si riferiscono esclusivamente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui si deve far luogo senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.. - che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33050/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., é stata applicata a MRRUKU XHORXHI, per i delitti di furto pluriaggravato, la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, lamentando, con un solo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; - che, in ragione del motivo di impugnazione proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (che si riferiscono esclusivamente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui si deve far luogo senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.. - che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale motivi di cassazione ritiro della querela penale reiterazione di reati penali impugnabilità della decisione di rinvio modificazione delle conclusioni

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MRRUKU XHORXHI nato il 12/12/1978 avverso la sentenza del 16/03/2022 del GIP TRIBUNALE di GENOVAa o avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a MRRUKU XHORXHI, per i delitti di furto pluriaggravato, la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, lamentando, con un solo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; - che, in ragione del motivo di impugnazione proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (che si riferiscono esclusivamente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui si deve far luogo senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.. - che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle am