Cassation appeals against plea bargain sentences are inadmissible unless they address specific statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeals filed by two defendants and a company inadmissible. The appellants challenged their plea bargain sentences under Article 129 and 444 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such appeals are only permissible if they fall within the narrow exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis, which were not met in this instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible unless they concern the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PETRE NICOLAE MARIAN nato il 05/12/1988 CUZMICI VANIA nato il 26/09/1976 ECOEDILE SRL avverso la sentenza del 15/12/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di IMPERIA[dato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Considerato che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a PETRE NICOLAE MARIAN e CUZMICI VANTA, per i delitti di furto aggravato, meglio descritti in imputazione, la pena concordata con la Pubblica Accusa;
Rilevato che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 129, e 444 cod. proc. pen.; Ritenuto che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, giacché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;
Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il President