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Ordinanza — n. 33046/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against aggravated theft convictions for lack of necessary criticism and discretionary sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33046/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by three defendants inadmissible. The appellants argued for lack of motivation regarding criminal responsibility and the failure to weigh mitigating circumstances against aggravating ones. The court rejected these claims because the first lacked necessary critical analysis and the second involved a typical discretionary judgment review that was sufficiently motivated and not arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they lack necessary critical analysis of the decision's arguments or involve discretionary sentencing evaluations that are sufficiently motivated and not arbitrary.

Parole chiave

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criminal appeals inadmissibility lack of necessary criticism discretionary sentencing review aggravated theft conviction Italian Court of Cassation principio della doppia incriminazione imputazione di furto valore aggiunto degli elementi di prova

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ONORATI VINCENZA nato a FOGGIA il 08/08/1992 RUSSO ANNA nato a FOGGIA il 25/06/1993 POMPA RAFFAELLA nato a FOGGIA il 12/03/1989 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rilevato che RUSSO ANNA, POMPA RAFFAELLA e ONORATI VINCENZA ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso, che ha confermato la condanna delle predette imputate per i reati di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancanza della motivazione riguardo la penale responsabilità delle imputate, non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata concessione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti, implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.245931); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente