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Ordinanza — n. 33044/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33044/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33044/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'ANNUNZIATA FRANCESCO nato a NAPOLI il 11/11/1975 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rileyto che Dell'Annunziata Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di (-4 appello di resciaI che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di furto aggravato; Ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche e del mancato riconoscimento dell'esclusione della recidiva, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, il terzo paragrafo dei motivi della decisione);

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 33044/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'ANNUNZIATA FRANCESCO nato a NAPOLI il 11/11/1975 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rileyto che Dell'Annunziata Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di (-4 appello di resciaI che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di furto aggravato; Ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche e del mancato riconoscimento dell'esclusione della recidiva, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, il terzo paragrafo dei motivi della decisione);

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione attenuazione della pena assistenza riabilitativa attitudine all'integrazione pentito riabilitazione

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'ANNUNZIATA FRANCESCO nato a NAPOLI il 11/11/1975 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rileyto che Dell'Annunziata Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di (-4 appello di resciaI che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di furto aggravato; Ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche e del mancato riconoscimento dell'esclusione della recidiva, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, il terzo paragrafo dei motivi della decisione);

Considerato che, il secondo motivo, con il quale il ricorrentesi duole del mancato riconoscimento del Giudice di prime cure della esclusione della recidiva, è manifestamente infondato poiché si evidenzia come la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 — 01; n. 35738 del 2010 rv. 247838).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Pres