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Ordinanza — n. 33042/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal or factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33042/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Saad Araba inadmissible and ordered him to pay procedural costs and fines. The appellant challenged a second-instance conviction for offenses under Articles 56 and 624 bis of the Penal Code, arguing a misapplication of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because the appeal grounds were deemed absolutely generic, failing to specify the points of law or facts contested or to provide supporting reasons.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic, failing to indicate specific points of law or fact or to articulate the supporting legal and factual reasons.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Code of Criminal Procedure specific arguments required procedural dismissal tentata rapina furto di lieve entità imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 129 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARABA SAAD nato il 19/01/2001 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rilevato che Saad Araba ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la condanna del predetto per il reato di cui agli artt. 56 e 624 bis c.p.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la falsa applicazione dell'art. 129 c.p.p., risulta assolutamente generico, perché non indica chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce e non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste, con annessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro Fi91t in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente