Ordinanza — n. 33041/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORGHETTI CLAUDIO nato a PALERMO il 03/03/1967 avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rilevato che BORGHETTI CLAUDIO ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la responsabilità dell'imputato per mancanza della prova in ordine alla sussistenza del reato, è pedissequamente reiterativo di quello proposto con l'appello ed è già stato adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33041/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, inoltre, che le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una alternativa rilettura delle fonti probatorie, al fine di giungere ad una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORGHETTI CLAUDIO nato a PALERMO il 03/03/1967 avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rilevato che BORGHETTI CLAUDIO ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la responsabilità dell'imputato per mancanza della prova in ordine alla sussistenza del reato, è pedissequamente reiterativo di quello proposto con l'appello ed è già stato adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito;
Rilevato, inoltre, che le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una alternativa rilettura delle fonti probatorie, al fine di giungere ad una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente