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Ordinanza — n. 33039/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on aggravated assault as inadmissible due to mere factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33039/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Eugenio Barbera's appeal against his conviction for aggravated assault inadmissible. The court rejected the first ground as merely reproducing factual complaints already reviewed by the lower court, violating the principle of admissibility in cassation. The remaining grounds were dismissed as reiterative arguments regarding sentencing and recidivism that lacked new legal substance. Consequently, the appeal was rejected, and Barbera was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they consist solely of mere factual complaints or reiterative arguments without new legal grounds, as they do not serve the function of uniform interpretation of law.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Cassation Admissibility Aggravated Assault Conviction Factual Complaints Rejection Sentencing Determination Review aggressione fisica vittima di infortunio lesioni personali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBERA EUGENIO nato a MESSINA il 05/09/1955 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rilevato che Eugenio Barbera ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la condanna del predetto per il reato di lesioni aggravate; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la configura bilità del reato di lesioni, oltre ad essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed in quanto volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che censura la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è meramente reiterativo ed inoltre afferisce alla determinazione trattamento sanzionatorio, benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la applicazione della recidiva, è riproduttivo di profili già compiutamente vagliati dal giudice di merito e pure afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, nonostante questo sia stato sufficientemente motivato dal giudice di merito;

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle a