Cassation court dismisses appeal against settlement sentence due to improper grounds under Article 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a settlement sentence inadmissible without formalities. The appellant, Chiusi Ivano, argued violations of Articles 129 and 444 of the Code of Criminal Procedure, but these grounds were not among the exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the court ruled that appeals against settlement sentences are strictly limited to specific statutory reasons, rendering the appellant's arguments procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against settlement sentences are admissible only for specific statutory grounds, and appeals citing other violations are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIUSI IVANO nato a MONZA il 13/08/1963 avverso la sentenza del 17/11/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANO Liato avviso alle part-i—;---ì udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rilevato che l'imputato Chiusi Ivano ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Milano che ha applicato, nei suoi confronti, la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la violazione degli artt. 129 e 444 c.p.p., è proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente