Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33037/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against settlement sentence due to improper grounds under Article 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33037/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against a settlement sentence inadmissible without formalities. The appellant, Chiusi Ivano, argued violations of Articles 129 and 444 of the Code of Criminal Procedure, but these grounds were not among the exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the court ruled that appeals against settlement sentences are strictly limited to specific statutory reasons, rendering the appellant's arguments procedurally invalid.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against settlement sentences are admissible only for specific statutory grounds, and appeals citing other violations are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
settlement sentence appeal Article 448 CPP inadmissible appeal procedural exhaustion Cassation jurisdiction revisione della sentenza penale controllo della commisurazione della pena contenzioso contrattuale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 e 444 c.p.p., è proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Art. 444, cod. proc. pen.
Law n. 103 of 2017
art. 444 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIUSI IVANO nato a MONZA il 13/08/1963 avverso la sentenza del 17/11/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANO Liato avviso alle part-i—;---ì udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rilevato che l'imputato Chiusi Ivano ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Milano che ha applicato, nei suoi confronti, la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la violazione degli artt. 129 e 444 c.p.p., è proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente