Ordinanza — n. 33036/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERDONO DOMENICO nato a FOGGIA il 04/09/1992 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rilevato che PERDONO' DOMENICO ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto aggravato; Considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente si duole del giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, è manifestamente infondato perché le statuizioni relative alla comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33036/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERDONO DOMENICO nato a FOGGIA il 04/09/1992 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rilevato che PERDONO' DOMENICO ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto aggravato; Considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente si duole del giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, è manifestamente infondato perché le statuizioni relative alla comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERDONO DOMENICO nato a FOGGIA il 04/09/1992 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rilevato che PERDONO' DOMENICO ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto aggravato; Considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente si duole del giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, è manifestamente infondato perché le statuizioni relative alla comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente