Ordinanza — n. 33033/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KARAJ PERPARIM nato il 06/03/1984 KARAJ MUST nato il 21/12/1985 KARAJ KASTRIOT nato il 05/07/1982 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rilevato che Karaj Perparim, Karaj Must e Karaj Kastriot ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato la condanna dei predetti per il reato di cui agli artt. 110, 582 e 588 c.p.p.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che si duole della manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è volto ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33033/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 582 e 588 c.p.p.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che si duole della manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è volto ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KARAJ PERPARIM nato il 06/03/1984 KARAJ MUST nato il 21/12/1985 KARAJ KASTRIOT nato il 05/07/1982 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rilevato che Karaj Perparim, Karaj Must e Karaj Kastriot ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato la condanna dei predetti per il reato di cui agli artt. 110, 582 e 588 c.p.p.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che si duole della manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è volto ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito;
Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente