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Ordinanza — n. 33031/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for reiterative and discretionary error arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33031/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's first ground was deemed a mere repetition of arguments already rejected by the lower court, while the second ground challenged the judge's discretionary balancing of circumstances. The court ruled that such discretionary evaluations are immune from cassation review unless they constitute arbitrary decisions or illogical reasoning unsupported by sufficient motivation.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals against judgments on criminal liability are inadmissible if they merely repeat prior arguments or challenge the discretionary balancing of circumstances absent arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiterative argument doctrine discretionary judicial evaluation cassation review limits balancing of circumstances danneggiamento d'impianti elettrici abuso di impianti di telecomunicazioni materiale elettrico e apparecchiature radio

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BIASE GIAMPIERO nato a PESCARA il 03/04/1989 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rilevato che Di Biase Giampiero ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto aggravato di energia elettrica; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la responsabilità dell'imputato per mancanza della prova in ordine alla sussistenza del reato, è pedissequamente reiterativo di quello proposto con l'appello ed è già stato adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito (si veda pag. 4); inoltre, la doglianza proposta è finalizzate a prefigurare una alternativa rilettura delle fonti probatorie, al fine di giungere ad una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è volto a censurare le statuizioni relative al giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze, il quale, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente