Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds and manifestly unfounded claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's first ground was deemed a mere repetition of arguments already rejected at the appellate level, while the second ground alleging violation of the principle of ne bis in idem was found manifestly unfounded. The court determined that the contested conduct in the current proceedings was substantively distinct from the conduct in the previously cited judgment, rendering the claim baseless.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The appeal is inadmissible if its grounds are pedissequamente reiterative of those already rejected or manifestly unfounded, particularly when the alleged prior judgment concerns substantively distinct conduct.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCIANI NICOLA nato a MOZZAGROGNA il 29/01/1966 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rilevato che Luciani Nicola ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto aggravato di energia elettrica; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la responsabilità dell'imputato per mancanza della prova in ordine alla sussistenza del reato, è pedissequamente reiterativo di quello proposto con l'appello ed è già stato adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito (si veda pagg. 3 e 4); inoltre, la doglianza proposta è finalizzata a prefigurare una alternativa rilettura delle fonti probatorie, al fine di giungere ad una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che censura la violazione del principio del ne bis in idem, oltre a risultare pedissequamente reiterativo del corrispondente motivo d'appello, è manifestamente infondato, in quanto denunzia violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali. In tutta evidenza, infatti, appaiono sostanzialmente distinte le condotte contestate con il provvedimento impugnato (n. 3083/2020) e con la sentenza invocata dalla parte ricorrente (n. 331/2019) Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente