Ordinanza — n. 33028/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOZZI ANDREA nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 10/12/1968 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILArerato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rilevato che Tozzi Andrea ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha convalidato il concordato sui motivi ex art. 599 bis relativamente a due fattispecie di bancarotta fraudolenta; Considerato che il primo ed unico motivo del ricorso è inammissibile, in quanto il c.d. "patteggiamento in appello" configura la rinuncia, da parte dell'imputato, ai motivi di impugnazione presentati, la quale a sua volta produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33028/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis relativamente a due fattispecie di bancarotta fraudolenta; Considerato che il primo ed unico motivo del ricorso è inammissibile, in quanto il c.d. "patteggiamento in appello" configura la rinuncia, da parte dell'imputato, ai motivi di impugnazione presentati, la quale a sua volta produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOZZI ANDREA nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 10/12/1968 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILArerato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rilevato che Tozzi Andrea ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha convalidato il concordato sui motivi ex art. 599 bis relativamente a due fattispecie di bancarotta fraudolenta; Considerato che il primo ed unico motivo del ricorso è inammissibile, in quanto il c.d. "patteggiamento in appello" configura la rinuncia, da parte dell'imputato, ai motivi di impugnazione presentati, la quale a sua volta produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401) Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente