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Ordinanza — n. 33027/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and critical analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33027/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Petini Antonio against the Second Instance Court's conviction inadmissible. The appellant argued the lower court's reasoning was illogical, but the Court found the appeal lacked specific grounds and failed to critically analyze the contested arguments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds and fails to provide a critical analysis of the contested arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity critical analysis procedural costs criminal appeal ammende per infrazione procedurale tardivo pagamento delle spese notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETINI ANTONIO nato a CHIETI il 23/02/1985 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; ( Rilevato che Petini Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la condanna del predetto per il reato di cui agli artt. 56 e 624 c.p.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che si duole della manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non indica chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso, e non è nemmeno scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata;

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.