Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33026/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33026/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33026/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PAOLO TAMARA nato a PESCARA il 12/01/1977 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; í Rlevato che DI PAOLO TAMARA ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la condanna dell'imputata per il reato di furto; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancanza della motivazione riguardo la penale responsabilità dell'imputata, non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33026/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso concernente la pena irrogata è inammissibile, poiché secondo giurisprudenza costante non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione di furto furto di lieve entità prove acquisite illegalmente perseguimento penale per truffa confisca dei proventi di reato testimonianza della vittima
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PAOLO TAMARA nato a PESCARA il 12/01/1977 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; í Rlevato che DI PAOLO TAMARA ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la condanna dell'imputata per il reato di furto; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancanza della motivazione riguardo la penale responsabilità dell'imputata, non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata;

Considerato che il secondo motivo di ricorso concernente la pena irrogata è inammissibile, poiché secondo giurisprudenza costante non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente