Ordinanza — n. 33026/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PAOLO TAMARA nato a PESCARA il 12/01/1977 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; í Rlevato che DI PAOLO TAMARA ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la condanna dell'imputata per il reato di furto; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancanza della motivazione riguardo la penale responsabilità dell'imputata, non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33026/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso concernente la pena irrogata è inammissibile, poiché secondo giurisprudenza costante non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PAOLO TAMARA nato a PESCARA il 12/01/1977 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; í Rlevato che DI PAOLO TAMARA ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la condanna dell'imputata per il reato di furto; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancanza della motivazione riguardo la penale responsabilità dell'imputata, non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata;
Considerato che il secondo motivo di ricorso concernente la pena irrogata è inammissibile, poiché secondo giurisprudenza costante non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente