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Ordinanza — n. 33024/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for threats and injuries due to specific recidivism and misuse of a common object.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33024/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of the defendant's conviction for threats and personal injuries. The appellant argued against the aggravating circumstance of using a weapon and the denial of probation, but the court found the use of a glass cup sufficient for the weapon requirement and noted the specific recidivism. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 2, c.p.; Art. 17, comma 1, lett. a, n. 1, D.Lgs. 151/2001: The use of a common object like a glass constitutes the aggravating circumstance of using a weapon, and specific recidivism precludes the suspension of the sentence.

Parole chiave

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specific recidivism aggravating circumstance weapon common object offense suspension of sentence denial inadmissible appeal minaccia lesioni personali aggressione fisica

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 2, c.p.
Art. 17, comma 1, lett. a, n. 1, D.Lgs. 151/2001

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 17942 del 07/02/2020, Delli Santi, Rv. 279174 — 01
Sez. 5, n. 8640 del 20/01/2016, Rv. 267713 — 01
Sez. 5, n. 8640 del 20/01/2016, Rv. 267713 — 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCU' CRISTIAN nato a POPOLI il 18/06/1991 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rilevato che Porcù Cristian ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di minaccia e lesioni personali; Considerato che con il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 585, comma 2, c.p. è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la circostanza dell'uso di uno strumento atto a offendere sussiste quando la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa (tra le altre Sez. 5, n. 17942 del 07/02/2020, Delli Santi, Rv. 279174 — 01;

Sez. 5, n. 8640 del 20/01/2016, Rv. 267713 — 01). Nel caso di specie l'imputato ha utilizzato un bicchiere. Rilevato che il secondo motivo, che contesta il diniego della sospensione condizionale della pena, non tiene conto che l'imputato è gravato da una recidiva specifica e infraquinquennale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammend