Ordinanza — n. 33022/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC SONNY nato a PALMANOVA il 21/01/1992 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rilevato che Hudorovic Sonny ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Venezia che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di cui agli artt. 110, 624b1s; 625 comma 1, n. 2, c.p.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33022/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, il secondo motivo di ricorso, afferisce anch'esso alla determinazione trattamento sanzionatorio, benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; Ritenuto che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità dei fatti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC SONNY nato a PALMANOVA il 21/01/1992 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rilevato che Hudorovic Sonny ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Venezia che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di cui agli artt. 110, 624b1s; 625 comma 1, n. 2, c.p.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione;
Rilevato che, il secondo motivo di ricorso, afferisce anch'esso alla determinazione trattamento sanzionatorio, benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; Ritenuto che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità dei fatti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente