Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33022/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33022/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33022/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC SONNY nato a PALMANOVA il 21/01/1992 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rilevato che Hudorovic Sonny ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Venezia che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di cui agli artt. 110, 624b1s; 625 comma 1, n. 2, c.p.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33022/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, il secondo motivo di ricorso, afferisce anch'esso alla determinazione trattamento sanzionatorio, benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; Ritenuto che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità dei fatti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

Parole chiave

Generato dall'IA
tentata truffa condotta colpevole reato mancato concorso proprio concussione accusa penale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC SONNY nato a PALMANOVA il 21/01/1992 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rilevato che Hudorovic Sonny ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Venezia che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di cui agli artt. 110, 624b1s; 625 comma 1, n. 2, c.p.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione;

Rilevato che, il secondo motivo di ricorso, afferisce anch'esso alla determinazione trattamento sanzionatorio, benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; Ritenuto che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità dei fatti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente