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Ordinanza — n. 33020/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to sufficient reasoning in original judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33020/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the lower court's denial of generic mitigating circumstances was based on sufficient reasoning. The appellant argued for leniency under Article 62 bis of the Penal Code, but the appellate court found its decision adequate. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. B) ed E) c.p.p.; Art. 62 bis c.p.: The denial of generic mitigating circumstances is admissible if the court of first instance provides a congruent reference to the decisive elements, rendering further detailed justification unnecessary.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances appeal inadmissibility sufficient reasoning standard Article 62 bis Penal Code procedural costs award maggiore età penale violazione del segnale luminoso azione redibitoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 lett. B) ed E) c.p.p.
Art. 62 bis c.p.
art. 62 bis c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 2022 n. 33020/2022
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAJOR REDY nato a TREVISO il 09/02/1989 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Considerato che Major Redy, condannato per il delitto di cui agli artt. 56, 624 cod. pen., commesso il 10/03/2018, ricorre ai sensi dell'art.606 lett. B) ed E), per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p.; Che il motivo di ricorso, pedissequamente reiterativo di quello proposto con l'appello, contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente