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Ordinanza — n. 33018/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33018/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33018/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KARROUMI MOHAMED nato il 22/01/1997 LAAMRANI NOUREDDINE nato il 04/01/1995 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; .? udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Considerato - che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili in quanto sono personali e quindi proposti in. violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; peraltro, le censure proposte con gli atti di ricorso sono del tutto generiche; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione del carattere personale e della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 4000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33018/2022 — snpen · Corte di Cassazione: violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; peraltro, le censure proposte con gli atti di ricorso sono del tutto generiche; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione del carattere personale e della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 4000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali diritto di ottenere una decisione ostacoli tecnici legittimazione a ricorrere ricorso costituzionale all'estero

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
violazione del disposto dell'art. 613 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KARROUMI MOHAMED nato il 22/01/1997 LAAMRANI NOUREDDINE nato il 04/01/1995 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; .? udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Considerato - che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili in quanto sono personali e quindi proposti in. violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; peraltro, le censure proposte con gli atti di ricorso sono del tutto generiche; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione del carattere personale e della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 4000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente