Ordinanza — n. 33016/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERARDI PIERINO nato a CAZZAGO SAN MARTINO il 15/04/1950 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rilevato che Berardi Pierino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta con riforma parziale del trattamento sanzionatorio; Considerato che l'unico motivo di ricorso è manifestamente inammissibile in quanto risulta assolutamente generico, essendo privo di qualsivoglia doglianza giustificante il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33016/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERARDI PIERINO nato a CAZZAGO SAN MARTINO il 15/04/1950 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rilevato che Berardi Pierino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta con riforma parziale del trattamento sanzionatorio; Considerato che l'unico motivo di ricorso è manifestamente inammissibile in quanto risulta assolutamente generico, essendo privo di qualsivoglia doglianza giustificante il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERARDI PIERINO nato a CAZZAGO SAN MARTINO il 15/04/1950 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rilevato che Berardi Pierino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta con riforma parziale del trattamento sanzionatorio; Considerato che l'unico motivo di ricorso è manifestamente inammissibile in quanto risulta assolutamente generico, essendo privo di qualsivoglia doglianza giustificante il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromilai in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Equattromilaleuro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente