Ordinanza — n. 33015/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIO SILVIO nato a CASSANO ALLO IONIO il 13/07/1966 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rilevato che RICCIO SILVIO ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto; Considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancanza di motivazione concernente la determinazione della pena irrogata, è inammissibile, poiché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto e secondo giurisprudenza costante non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33015/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 132 e 133 cod. pen.;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIO SILVIO nato a CASSANO ALLO IONIO il 13/07/1966 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rilevato che RICCIO SILVIO ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto; Considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancanza di motivazione concernente la determinazione della pena irrogata, è inammissibile, poiché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto e secondo giurisprudenza costante non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente