Ordinanza — n. 33012/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC SULTA nato il 19/02/1973 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;Rilevato che Ahmetovic Sulta ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la condanna del predetto per il reato di cui agli artt. 110 e 624 c.p.; Considerato che il primo ed unico motivo del ricorso, che si duole della manifesta illogicità della motivazione, è assolutamente generico e risulta privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e i correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33012/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 110 e 624 c.p.; Considerato che il primo ed unico motivo del ricorso, che si duole della manifesta illogicità della motivazione, è assolutamente generico e risulta privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e i correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC SULTA nato il 19/02/1973 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;Rilevato che Ahmetovic Sulta ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la condanna del predetto per il reato di cui agli artt. 110 e 624 c.p.; Considerato che il primo ed unico motivo del ricorso, che si duole della manifesta illogicità della motivazione, è assolutamente generico e risulta privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e i correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente