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Ordinanza — n. 33011/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on repeated recidivism conviction due to reiterative and inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33011/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of a conviction for theft with specific repeated recidivism, arguing against the application of recidivism rules. The court rejected these claims as merely reiterative of previously dismissed grievances, noting the lower court had correctly applied the law and provided complete factual reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 624 bis c.p.: An appeal containing only reiterative grievances identical to those already rejected in the appeal judgment is inadmissible because the lower court's decision stands on correct legal and factual grounds.

Parole chiave

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reiterative appeal inadmissible grounds repeated recidivism theft conviction procedural dismissal indagine per furto prove acquisite illegalmente furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 624 bis c.p.
art. 624 bis c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERIN SIMONE nato a BRESCIA il 14/12/1986 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rilevato che Perin Simone ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di cui all'art. 624 bis c.p., con recidiva reiterata specifica e infra-quinquennale; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'applicazione nei confronti dell'imputato della recidiva contestata, è meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagg. 3-4);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.