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Ordinanza — n. 33010/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33010/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33010/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOCSANEANU VLAD CONSTANTIN nato il 27/02/1991 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rilevato che Focsaneanu Vlad Costantin ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la sua condanna per il reato di furto aggravato. Considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 9 della sentenza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33010/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 9 della sentenza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Parole chiave

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imputazione di furto testimone a carico luogo del reato falsa testimonianza reato flagrante perseguimento penale per truffa
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOCSANEANU VLAD CONSTANTIN nato il 27/02/1991 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Focsaneanu Vlad Costantin ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la sua condanna per il reato di furto aggravato. Considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 9 della sentenza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il