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Ordinanza — n. 33007/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33007/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33007/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: QUIRINI ALESSANDRO nato a MANTOVA il 13/06/1977 PEVERELLO MAURIZIO nato a BOVOLONE il 23/09/1980 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rilevato che QUIRINI ALESSANDRO E PEVERELLO MAURIZIO ricorrono avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, che ha confermato la condanna degli imputati per i reati di furto aggravato e di tentato furto aggravato; Considerato che l'unico motivo del ricorso, con il quale i ricorrenti si dolgono dell'erronea applicazione degli artt. 133 e 133 bis cod. pen., è manifestamente infondato perché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo di motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 33007/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 133 e 133 bis cod. pen., è manifestamente infondato perché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo di motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;

Parole chiave

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tentato furto furto aggravato recidiva nell'infrazione altri reati crimine furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo di motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: QUIRINI ALESSANDRO nato a MANTOVA il 13/06/1977 PEVERELLO MAURIZIO nato a BOVOLONE il 23/09/1980 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rilevato che QUIRINI ALESSANDRO E PEVERELLO MAURIZIO ricorrono avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, che ha confermato la condanna degli imputati per i reati di furto aggravato e di tentato furto aggravato; Considerato che l'unico motivo del ricorso, con il quale i ricorrenti si dolgono dell'erronea applicazione degli artt. 133 e 133 bis cod. pen., è manifestamente infondato perché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo di motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;

Rileva, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro a favore della Cassa delle amme