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Ordinanza — n. 33005/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33005/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33005/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEROSSI OSVALDO nato a ALBA il 01/10/1970 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rilevato che Derossi Osvaldo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la condanna del predetto per il reato di cui all'art. 624 bis c.p.; Considerato che il primo ed unico motivo del ricorso, che contesta il mancato svolgimento della ricognizione di persona di cui all'art. 213 c.p.p., oltre ad essere reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice d'appello, mira a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, esorbitante il sindacato di legittimità; inoltre, il motivo è anche manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, nella misura in cui sembra mettere in discussione l'orientamento granitico (ex multis, Sez. 2 - , sent. n. 19635 del 19/02/2021 Rv. 281232- 01) in base al quale tanto l'individuazione fotografica, tanto il riconoscimento avvenuto in udienza, costituiscono prove atipiche legittime ex art. 189 c.p.p.;

Regesto Legislator

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art. 624 bis c.p, art. 213 c.p, art. 189 c.p; Ordinanza — n. 33005/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 624 bis c.p.; Considerato che il primo ed unico motivo del ricorso, che contesta il mancato svolgimento della ricognizione di persona di cui all'art. 213 c.p.p., oltre ad essere reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice d'appello, mira a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, esorbitante il sindacato di legittimità; inoltre, il motivo è anche manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, nella misura in cui sembra mettere in discussione l'orientamento granitico (ex multis, Sez. 2 - , sent. n. 19635 del 19/02/2021 Rv. 281232- 01) in base al quale tanto l'individuazione fotografica, tanto il riconoscimento avvenuto in udienza, costituiscono prove atipiche legittime ex art. 189 c.p.p.;

Parole chiave

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prova informatica prova del DNA imputazione di furto identificazione forense prove acquisite illegalmente esame grafologico

Disposizioni normative citate

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art. 624 bis c.p
art. 213 c.p
art. 189 c.p
281232- 01) in base al quale tanto l'individuazione fotografica, tanto il riconoscimento avvenuto in udienza, costituiscono prove atipiche legittime ex art. 189 c.p.p.;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEROSSI OSVALDO nato a ALBA il 01/10/1970 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rilevato che Derossi Osvaldo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la condanna del predetto per il reato di cui all'art. 624 bis c.p.; Considerato che il primo ed unico motivo del ricorso, che contesta il mancato svolgimento della ricognizione di persona di cui all'art. 213 c.p.p., oltre ad essere reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice d'appello, mira a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, esorbitante il sindacato di legittimità; inoltre, il motivo è anche manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, nella misura in cui sembra mettere in discussione l'orientamento granitico (ex multis, Sez. 2 - , sent. n. 19635 del 19/02/2021 Rv. 281232- 01) in base al quale tanto l'individuazione fotografica, tanto il riconoscimento avvenuto in udienza, costituiscono prove atipiche legittime ex art. 189 c.p.p.;

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente