Ordinanza — n. 33004/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDONE CARMELO nato a TARANTO il 29/01/1988 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rilevato che Pedone Carmelo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha confermato la condanna del predetto imputato per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624. 625 c.p. e per la contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, L. 110/1975; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contestano l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato e il trattamento sanzionatorio, è assolutamente generico in quanto non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33004/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rilevato che Pedone Carmelo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha confermato la condanna del predetto imputato per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624. 625 c.p. e per la contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, L. 110/1975; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contestano l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato e il trattamento sanzionatorio, è assolutamente generico in quanto non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata;
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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDONE CARMELO nato a TARANTO il 29/01/1988 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Rilevato che Pedone Carmelo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha confermato la condanna del predetto imputato per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624. 625 c.p. e per la contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, L. 110/1975; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contestano l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato e il trattamento sanzionatorio, è assolutamente generico in quanto non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il consigliere estensore Il Presidente