Italian court dismisses appeal regarding inadmissibility of home detention requests for elderly prisoners under specific legal bars.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had rejected requests for ordinary home detention and home detention for prisoners over seventy due to the opposing nature of the execution title. The appellant's arguments regarding health conditions and parole were deemed irrelevant to the specific statutory preclusion established by the law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354; When a prison sentence is being executed, requests for home detention are inadmissible for all condemned persons, including those over seventy, rendering arguments about health or parole inapplicable to the procedural bar.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONETTA NICOLA ANTONIO nato a GIOIOSA JONICA il 06/07/1947 avverso l'ordinanza del 23/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di detenzione domiciliare ordinaria ex art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, e di quella prevista dal comma 01 dello stesso articolo per i condannati ultrasettantenni; che Simonetta non può accedere ad entrambi gli istituti in ragione dell'ostatività del titolo in esecuzione; che, a fronte di una decisione lineare e coerente, il ricorrente svolge, con quattro distinti motivi, obiezioni generiche o non pertinenti, che afferiscono, rispettivamente: - all'omessa notifica di altro, autonomo provvedimento, con il quale, oltre a sancirsi l'inammissibilità della domanda di detenzione domiciliare, è stata rigettata la richiesta di differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, per gravi motivi di salute (primo motivo); - alla compatibilità tra le proprie condizioni di salute e la restrizione carceraria, tema estraneo all'oggetto del presente procedimento e trattato, come detto, con separata ordinanza del 9 novembre 2021 (secondo e terzo motivo); - alla concedibilità di permessi premio in favore di soggetti condannati per reati ostativi, profilo che non incide sull'operatività della preclusione prevista dai citati commi 01 e 1-bis dell'art. 47-ter (quarto motivo); ritenuto che, palese la manifesta infondatezza delle articolate doglianze, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così