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Ordinanza — n. 33001/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to late nullity plea regarding interpreter absence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33001/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the first-instance judgment was null because he could not participate in the trial due to the absence of an interpreter, which he did not understand. The court rejected this claim, noting that the special procedure option was chosen by the appointed lawyer and that the nullity plea was raised too late to be valid.

Regesto Legislator

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Art. 596 c.p.p.; Art. 103 c.p.p.: A nullity plea based on the absence of an interpreter must be raised before the first-instance judgment or immediately thereafter, and is inadmissible if not timely filed.

Parole chiave

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nullity plea timeliness interpreter absence defense special procedure option Cassation inadmissibility legal representation authority procedimento in contumacia difficoltà linguistiche grave deficienza del procedimento all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 596 c.p.p.
Art. 103 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 5235 del 24/05/2016
Sez. 2, n. 26078 del 09/06/2016
Sez. 2, n. 26078 del 09/06/2016, Ka, Rv.
Sez. 3, n. 30891 del 24/06/2015
267157; Sez. 3, n. 30891 del 24/06/2015, H., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KURUPPU ARACHCHIGE SUSIL RODRIGO (CUI 030AZYB) nato il 22/10/1956 avverso la sentenza del 25/10/2021 del GIP TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'imputato, il quale ha chiesto ed ottenuto l'applicazione concordata della pena di cinque anni di reclusione per il reato di tentato omicidio aggravato, deduce, con unico motivo, la nullità della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova il 25 ottobre 2021, a suo dire in esito a giudizio cui egli non ha potuto partecipare consapevolmente per assenza dell'interprete, evento che — non comprendendo egli la lingua italiana — lo ha indotto a rinunziare alla presenza e ad allontanarsi dal sito dal quale era stato attivato collegamento a distanza; che la doglianza appare manifestamente infondata, atteso, da un canto, che, per quanto consta in atti, l'opzione per il rito speciale è stata formulata dal difensore, cui il ricorrente aveva conferito apposita procura speciale, e, dall'altro, che la dedotta nullità, generale ed a regime intermedio (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 5235 del 24/05/2016, dep. 2017, Lo Verde, Rv. 269215;

Sez. 2, n. 26078 del 09/06/2016, Ka, Rv. 267157; Sez. 3, n. 30891 del 24/06/2015, H., Rv. 264330) dovrebbe, ove pure ritenuta sussistente, intendersi sanata; ciò, in quanto essa deve essere eccepita dalla parte prima del compimento dell'atto ovvero, qualora ciò non sia possibile, immediatamente dopo e, comunque, non può più essere rilevata nè dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado o, se si sia verificata nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così