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Ordinanza — n. 32996/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as prior trial already addressed the de-criminalization issue regarding recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32996/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the issue of de-criminalization was already examined during the initial trial. The appellant argued that the execution judge should revoke sentences based on a new law abolishing criminal penalties for tobacco smuggling, but the lower court incorrectly applied a restrictive interpretation regarding aggravated recidivism. The court ruled that since the de-criminalization question was not previously raised by the trial judge, the execution judge's decision stands, and the appeal is barred by procedural preclusion.

Regesto Legislator

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Art. 673 cod. proc. pen.; The request to revoke a conviction sentence after the enactment of a de-criminalizing law is precluded if the issue of abolitio criminis was already examined by the trial judge, as the execution judge cannot revisit matters already adjudicated on the merits.

Parole chiave

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decriminalization appeal recidivism aggravation procedural preclusion execution judge power tobacco smuggling crime recidiva nell'infrazione revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 673 cod. proc. pen.
266872 che ammette la revoca da parte del giudice dell'esecuzione ed ai sensi dell'art. 673 cod.
art. 673 cod. proc. pen
266872 che ammette la revoca da parte del giudice dell'esecuzione ed ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 26259 del 29/10/2015
Sez. 3, n. 4000 del 05/11/2020
8, configurandosi come fattispecie autonoma di reato per cui è prevista la pena detentiva» (Sez. 3, n. 4000 del 05/11/2020, dep.
Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017
anche Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv.
Sez. 6, n. 10630 del 03/06/1992
35146 del 23/02/2017, Nocerino, non massimata), che ha ripreso un risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (espresso da Sez. 6, n. 10630 del 03/06/1992, Giudice, Rv.
Sez. 3, n. 7582 del 30/03/1994
192152, e Sez. 3, n. 7582 del 30/03/1994, Cola, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA SAVERIO nato a MARANO DI NAPOLI il 11/10/1977 avverso l'ordinanza del 16/11/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la richiesta di revoca delle sentenze nn. 2451/16, 2783/16 e 574/2018 è preclusa, per essere stato il tema dell'incidenza della depenalizzazione — negata in ragione della contestazione della recidiva — già trattato in sede di cognizione; che in tal senso milita, invero, il condiviso indirizzo ermeneutico, consacrato da Sez.

U, n. 26259 del 29/10/2015, dep. 2016, Mraidi, Rv. 266872 che ammette la revoca da parte del giudice dell'esecuzione ed ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. di una sentenza di condanna pronunciata dopo l'entrata in vigore della legge che ha abrogato la norma incriminatrice, nel solo caso in cui la questione della abolitio criminis non sia già stata esaminata dal giudice della cognizione; che, con riferimento alla residua sentenza n. 844/2017, il giudice dell'esecuzione ha orientato la decisione all'orientamento, ampiamente maggioritario e preferibile, secondo cui «La fattispecie aggravata di recidiva nel contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'art. 296, comma secondo, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, non rientra nella previsione generale di depenalizzazione di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, configurandosi come fattispecie autonoma di reato per cui è prevista la pena detentiva» (Sez. 3, n. 4000 del 05/11/2020, dep. 2021, Liccardo, Rv. 281300; cfr. anche Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv. 270883, che, con riferimento a diversa fattispecie criminosa, stabilisce che «La depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, prevista dall'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, non si estende alle ipotesi aggravate punite con la pena detentiva, le quali, a seguito della trasformazione in illecito amministrativo delle fattispecie base, si configurano quali autonome figure di reato»); che, correttamente, il Tribunale di Napoli Nord ha invece disatteso l'opposta ricostruzione, avallata da una isolata decisione (Sez. 3, n. 35146 del 23/02/2017, Nocerino, non massimata), che ha ripreso un risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (espresso da Sez. 6, n. 10630 del 03/06/1992, Giudice, Rv. 192152, e Sez. 3, n. 7582 del 30/03/1994, Cola, Rv. 198407) ed assegnato alla disposizione dell'art. 5, d.lgs. 16 gennaio 2016, n. 8 (stando alla quale «Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato»), portata innovativa e, dunque, operatività esclusivamente pro futuro, laddove, invece, l'indirizzo seguito dal giudice dell'esecuzione trae fondamento dalla persistente rilevanza penale di condotte che, in quanto connotate, in concreto, dalla reiterazione dell'illecito depenalizzato, sono state espressamente escluse dall'operata abolitio criminis; ritenuto che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre va esclusa, in ragione dell'esistenza del denunciato contrasto ermeneutico — elemento atto ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro